Le scarpe antinfortunistiche: è possibile l’esonero?

Le scarpe antinfortunistiche: è possibile l’esonero?

QUANDO IL DATORE DI LAVORO DEVE COMPERARE UNA SCARPA ANTINFORTUNISTICA “SU MISURA” PER IL DIPENDENTE?

I DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore (art. 76 comma 2c DLgs. 81/08).
Vi è quindi obbligo, per il datore di lavoro, di fornire calzature antinfortunistiche, se necessario, anche individualizzate, che tengano conto della necessità del lavoratore anche di indossare plantari prescritti da specialisti.
Il plantare, tuttavia, non rappresenta in alcun modo un dispositivo finalizzato a tutelare il lavoratore dai rischi specifici lavorativi, essendo esclusivamente finalizzato a correggere malformazioni del piede proprie del lavoratore. Mentre l’art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008 possono obbligare il datore di lavoro a garantire la sicurezza e quindi a fornire scarpe antinfortunistiche idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori, non è desumibile dai riferimenti legislativi, che sia il datore di lavoro ad acquistare un presidio del genere.

Concludendo, di fronte all’esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l’impossibilità ad indossare le scarpe antinfortunistiche, ove i motivi medici siano quindi effettivamente fondati, la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore.
Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa.

Nel caso non si riesca a trovare una scarpa adatta allo scopo non rimane che valutare il trasferimento del lavoratore ad altro reparto ove non vi sia rischio per cui viga l’obbligo dell’uso di scarpe antinfortunistiche.
Un’eventuale condizione di effettiva “intolleranza” ad un DPI necessario in base alla valutazione dei rischi e che rispetti tutti i requisiti di legge, una volta esperiti tutti i tentativi tecnicamente fattibili per adattare il DPI al lavoratore, potrebbe costituire motivo di inidoneità alla mansione (temporanea o anche definitiva).

Quando è obbligatorio indossare le scarpe antinfortunistiche (dispositivo di protezione individuale “DPI” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Articolo 74)?

Ogni qualvolta risulti «prevedibile» un rischio di lesioni ai piedi: tale prevedibilità dovrà̀ essere valutata dal RSPP “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, in accordo con il Medico Competente,in sede di valutazione dei rischi.
Non è quindi possibile “esentare” un lavoratore dall’uso dei DPI quando questi rappresentano l’unico mezzo residuo di protezione dai rischi.
Si ricorda inoltre che i doveri del datore di lavoro non si limitano alla fornitura dei DPI, ma anche al controllo del corretto utilizzo di questi: l’art.18 comma del D.Lgs. 81/2008 infatti, impone al datore di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.